Normativa di riferimento
E’ un nuovo istituto giuridico, introdotto dalla legge n. 6/2004 (rif. Artt. 404 ess. Cod.Civ), finalizzato a tutelare le persone che, per effetto di una menomazione fisica oppure psichica, si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche parzialmente o in via temporanea, ai propri interessi.
In concreto, essa si prefigge l’obiettivo di sostenere le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, affiancando loro la figura di un amministratore, con compiti più o meno estesi, senza in questo modo limitare la capacità di agire del soggetto beneficiario ed evitando, pertanto, ove possibile, di ricorrere all’interdizione o all’inabilitazione.
L’amministrazione di sostegno, dunque, rappresenta, attualmente, il rimedio ordinario da utilizzare per le persone che non riescono da sole, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi.
L’interdizione e l’inabilitazione, al contrario, rappresentano, ormai, strumenti eccezionali e residuali, cui ricorrere soltanto nel caso in cui l’amministrazione di sostegno non riesca a proteggere adeguatamente la persona.
Chi può fare la richiesta
Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare da:
Chi deve fare la richiesta
I Responsabili dei Servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, ove vengano a conoscenza di situazioni di disagio tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono obbligati a proporre ricorso al Giudice Tutelare (o, in alternativa, ad informare il Pubblico Ministero)
Il ricorso (MODULO linkabile) deve essere presentato su apposito modulo in uso presso il Tribunale di Siena, al Giudice Tutelare. Il Giudice Tutelare fissa l’udienza per sentire personalmente la persona interessata alla tutela, recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova (cd. Visita domiciliare – possibile solo dietro presentazione di un certificato di intrasportabilità assoluta da rilasciarsi a cura del medico di famiglia) e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze di tutela, dei bisogni e delle richieste del beneficiario.
La Cancelleria del Giudice Tutelare, non appena ricevuta e depositata l’istanza di amministrazione di sostegno, comunica il decreto di fissazione dell’udienza, alla parte istante mediante consegna immediata del Decreto di fissazione di udienza precalendarizzata. E’ compito di colui che presenta il ricorso, invece, di provvedere ad avvisare formalmente i parenti ed il beneficiario del ricorso presentato e del Decreto consegnato dalla cancelleria anche a mezzo A/R o mediante firma in calce per presa visione con allegato copia del documento di identità del parente o beneficiario che ha firmato.
All’udienza il Giudice Tutelare esaminerà il beneficiario (che deve quindi, essere presente in udienza tranne i casi di comprovata in trasportabilità come detto sopra) e i suoi congiunti come sopra specificati, nonché tutta la documentazione medica e patrimoniale allegata all’istanza. Il Giudice al contempo verificherà la disponibilità e idoneità di eventuali parenti a rivestire l’incarico di amministratore di sostegno.
Successivamente all’acquisizione del parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il Giudice emetterà decreto di nomina e stabilirà i poteri dell’amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario. In casi urgenti il Giudice Tutelare emette nel più breve tempo possibile il decreto senza sentire il beneficiario, che sarà sentito in un secondo momento.
Di norma tutta la procedura si chiude in un’unica udienza nella quale il Giudice assegna i poteri e fa giurare l’amministratore se presente.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
L’Amministratore di sostegno non ha un generale potere di assistenza e rappresentanza, ma ha solo quei poteri che gli vengono conferiti dal Giudice Tutelare con il decreto.
Poteri dell’amministratore e limiti del beneficiario
Con il decreto, infatti, il Giudice Tutelare specifica gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore.
Il Giudice ha così la possibilità di emettere un provvedimento personalizzato, “su misura”, che risponda il più possibile alle esigenze dell’amministrato, sia sotto il profilo patrimoniale che personale.
-acquistare beni, tranne i mobili necessari per l’economia domestica e per l’amministrazione del patrimonio;
– riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
-accettare eredita’ o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
-fare contratti di locazione d’immobili di durata superiore ai nove anni;
-promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
– alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento che stabilisce altresì il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo,
-costituire pegni o ipoteche;
– procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
– fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
Gli atti compiuti senza la dovuta specifica autorizzazione possono essere annullati su istanza dell’amministrato e dei suoi eredi o aventi causa.
L’amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui e’ incaricato, un rendiconto attestante l’attivita’ economica del beneficiario. L’amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati,e depositarlo entro l’anno,dalla data del giuramento presso il Tribunale di Siena , Cancelleria della Volontaria Giurisdizione. Il deposito di questa documentazione e’ obbligo specifico, la cui mancanza puo’ dare origine a responsabilita’ personale, ed a rimozione immediata dall’ufficio di amministratore di sostegno.
La domanda, (modulo linkabile) esente da contributo unificato, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario, corredata con una marca da bollo da € 27,00 per diritti forfetizzati di notifica.
Con la domanda si richiede l’apertura dell’amministrazione di sostegno e contestualmente si suggerisce la persona che il ricorrente ritiene piu’ idonea per tale incarico.
La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:
In cancelleria della Volontaria Giurisdizione, presso gli sportelli della VG attivi e nel sito web sezione URP, modulistica
Nello stesso giorno dell’udienza è possibile ritirare la copia conforme del Decreto di nomina e del giuramento chiedendola in cancelleria e pagando i diritti di copia pari a €34, 89 con marca da bollo adesiva. Oppure recandosi sempre in cancelleria dopo tre giorni dalla data di udienza pagando diritti di copia pari a € 11,63 con marca da bollo adesiva